DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146 - Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Coming into Force24 Aprile 1985
Published date24 Aprile 1985
Enactment Date23 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/24/085U0146/CONSOLIDATED/19850622
Official Gazette PublicationGU n.97 del 24-04-1985
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione;

Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di eliminare le estreme difficolta' operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonche' di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, e' prorogato al 30 giugno 1985.

  2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 30 settembre 1985.

  3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia' presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art 1.

((1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985"))

  1. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali

  2. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia' presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

((3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"))

Art 2.

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato:

"Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici".

Art 3.

La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificata:

"a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;".

Art 3 bis.

Art. 3-bis

((1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti".

  1. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".

  2. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il seguente:

"Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma"))

Art 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali regionali, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo".

Art 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo".

1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"

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