LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 - Legge urbanistica

Coming into Force31 Ottobre 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/10/16/042U1150/CONSOLIDATED/20200914
Published date16 Ottobre 1942
Enactment Date17 Agosto 1942
Official Gazette PublicationGU n.244 del 16-10-1942
TITOLO I ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Disciplina dell'attivita' urbanistica e suoi scopi.

L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attivita' anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle citta', il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Art 2.

Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

Art 3.

Istituzione delle sezioni urbanistiche compartimentali.

Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attivita' urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO I MODI DI ATTUAZIONE
Art 4.

Piani regolatori e norme sull'attivita' costruttiva.

La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attivita' costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
Art 5.

Formazione ed approvazione del piani territoriali di coordinamento.

Allo scopo di orientare o coordinare l'attivita' urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

  1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

  2. alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

  3. alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attivita' privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art 6.

Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sara' stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

CAPO III PIANI REGOLATORI COMUNALI
Sezione 1 Piani regolatori genera li
Art 7.

Contenuto del piano generale.

Il piano regolatore generale di un Comune deve considerare la totalita' del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

  1. ) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove occorra, navigabili, concepita per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato, in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro;

  2. ) la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione;

  3. ) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitu';

  4. ) le aree da riservare a sede della casa comunale e della casa del Fascio, alla costruzione di scuole e di Chiese e ad opere ed impianti d'interesse pubblico in generale.

Art 7.

Contenuto del piano generale.

((Il piano regolatore generale deve considerare la totalita' del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu';

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano)).

Art 7.

Contenuto del piano generale.

Il piano regolatore generale deve considerare la totalita' del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;13

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu';13

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;18

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano.

Art 8.

Formazione del piano regolatore generale.

Ogni Comune del Regno ha facolta' di formare il piano regolatore del proprio territorio.

La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto Ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco

Trascorso tale termine e' in facolta' del Ministro per i...

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