LEGGE 21 giugno 1985, n. 298 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Coming into Force23 Giugno 1985
Enactment Date21 Giugno 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/06/22/085U0298/ORIGINAL
Published date22 Giugno 1985
Official Gazette PublicationGU n.146 del 22-06-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo della attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985";

al comma 2, le parole: "30 settembre 1985" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1985"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali";

al comma 3, dopo le parole: "e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione" sono inserite le seguenti: "o la registrazione delle variazioni"; e dopo le parole: "possono presentare nuovamente la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "anche per la denuncia delle variazioni";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti".

  1. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".

  2. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il seguente:

    "Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma"".

    All'articolo 4:

    al capoverso, dopo la parola: "nazionali" e' inserita la seguente: "e";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"".

    All'articolo 5, capoverso, le parole: "e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086" sono sostituite dalle seguenti: "e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".

    Dopo l'articolo 5, e' inserito...

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