LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17 - Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali

Coming into Force27 Febbraio 1990
Published date12 Febbraio 1990
Enactment Date02 Febbraio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/02/12/090G0049/CONSOLIDATED/20160329
Official Gazette PublicationGU n.35 del 12-02-1990
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

  1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

  2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art 2.
  1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:

    1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';

    2. godere il pieno esercizio dei diritti civili;

    3. essere di ineccepibile condotta morale;

    4. avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;

    5. essere in possesso del diploma di perito industriale;

    6. avere conseguito l'abilitazione professionale.

  2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

  3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

    2. abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

    3. abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

    4. abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

  4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT