LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 - Tariffa professionale dei periti industriali

Coming into Force17 Aprile 1957
Enactment Date12 Marzo 1957
Published date02 Aprile 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/04/02/057U0146/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.85 del 02-04-1957
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MORO - ROSSI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO

Allegato Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale

ALLEGATO

Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale

CAPO I NORME GENERALI
Art 1. - Oggetto della tariffa

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali.

Art 2. - Circoscrizione

Il perito industriale e' tenuto ad applicare la tariffa vigente ed e' soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art 3. - Obbligatorieta'

L'applicazione della tariffa e' obbligatoria salvo particolari accordi.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

Art 4. - Classificazione degli onorari

Gli onorari, a seconda delle modalita' inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

  1. onorari a percentuale, ossia in ragione dell'imparto dell'opera;

  2. onorari a quantita', ossia in ragione dell'unita' di misura;

  3. onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;

  4. onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Art 5. - Addizionali agli onorari

Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:

  1. le indennita' e le spese di cui all'art. 6;

  2. le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39.

Agli onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:

1) le indennita' e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;

2) le competenze spettanti ai collaboratori;

3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

Art 6. - Rimborso spese

Le indennita' ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

  1. le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2ª classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1ª classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

    Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati; sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

    Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennita' di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

  2. le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

  3. le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

  4. le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

Art 6. - Rimborso spese

Le indennita' ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

  1. le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2ª classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1ª classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

    Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati; sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

    Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennita' di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno; 5

  2. le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

  3. le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

  4. le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

    --------------

    AGGIORNAMENTO (5)

    Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate:

    1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840;

    2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo;

    3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo;

    4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

Art 7. - Revisione delle specifiche

E' facolta' del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere e' espresso dal Consiglio del Collegio, il quale puo' valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

Per ogni parere richiesto e' dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4000.

Il parere e' comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non puo' rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT