DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. 67 - Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri

Coming into Force05 Aprile 1977
Published date21 Marzo 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/03/21/077U0067/ORIGINAL
Enactment Date21 Gennaio 1977
Official Gazette PublicationGU n.77 del 21-03-1977
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale e' stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, e successive modificazioni;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1963, Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale e' stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1968, Atti di Governo, registro n. 216, foglio n. 49, con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di competenze a favore dello Stato in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali concernenti i servizi di trasporto a fune;

Visto l'art. 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la facolta' per le regioni a statuto ordinario di avvalersi degli organi consultivi dello Stato;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune variazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri in relazione alla nuova organizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dipendente sia dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza degli uffici statali, sia dall'entrata in vigore delle disposizioni sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative, di personale e di uffici della predetta Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali, tra l'altro, in materia di trasporti a fune, sono venute a cessare le ragioni per le quali si era ritenuta a suo tempo necessaria, ai fini del coordinamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT