DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1541 - Composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri

Coming into Force14 Dicembre 1963
End of Effective Date04 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/11/29/063U1541/CONSOLIDATED/19770321
Published date29 Novembre 1963
Enactment Date22 Ottobre 1963
Official Gazette PublicationGU n.310 del 29-11-1963
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 dei regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale e' stata istituita la Commissione per le funicolari aree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre, 1949, n. 859, registrato alla Corte, dei conti il 29 novembre 1949, Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 95, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;

Ritenuta l'opportunita' di meglio determinare la costituzione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, stabilendone la composizione con riguardo alle funzioni esercitate e alla qualifica specifica competenza dei vari membri da nominare;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile; Decreta: Art. 1

La Commissione per le funicolare aree e terrestri e' composta come segue:

Presidente:

Un professore ordinario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine;

Membri:

Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui:

uno con qualifica non inferiore a quella di direttore centrale con funzioni di vice presidente;

cinque con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, scelti tra i capi degli uffici della sede centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati ai trasporti con trazione a fune;

quattro con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, scelti tra i direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, maggiormente dotati di impianti a fune;

un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante della Regione Trentino - Alto Adige;

sei professori universitari, emeriti, ordinari o straordinari scelti fra quelli delle materie seguenti: Meccanica applicata alle macchine, Scienza delle costruzioni, Macchine, Trasporti, Tecnologia, Metallurgia e affini:

quattro esperti.

Segreteria:

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale;

Due funzionari della carriera direttiva tecnica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 dei regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale e' stata istituita la Commissione per le funicolari aree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre, 1949, n. 859, registrato alla...

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