DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1967, n. 1350 - Nomina della commissione per le funicolari aeree e terrestri

Coming into Force09 Febbraio 1968
Enactment Date16 Novembre 1967
Published date25 Gennaio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/01/25/067U1350/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.21 del 25-01-1968
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale e' stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale e' stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunita' di includere nella commissione un rappresentante della Regione Friuli e Venezia Giulia, che ha inoltrato richiesta in tal senso;

Ritenuto che, ai fini del coordinamento degli interventi statali di qualsiasi natura nel settore delle funivie, e' vantaggioso che ai lavori della commissione partecipino, quando gli argomenti lo richiedano, i rappresentanti dei Ministeri competenti per i suddetti interventi e quelli dei Ministeri del tesoro e dell'interno;

Ritenuto che, allo scopo di poter assicurare alla commissione la collaborazione di professori universitari particolarmente versati nelle discipline attinenti al settore funiviario, giova che possano esserne chiamati a far parte anche professori collocati a riposo;

Ritenuto che lo studio di alcuni particolari argomenti puo' essere affidato ad un limitato numero di membri della commissione particolarmente specializzati nel settore;

Ritenuta infine la necessita' di introdurre alcune variazioni circa la composizione della commissione, al fine di assicurarne una maggiore funzionalita';

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, e' sostituito dal seguente:

"La commissione per le funicolari aeree e terrestri e' composta come segue:

Presidente:

Un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.

Membri:

Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui:

uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, con funzioni di vice presidente;

cinque...

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