Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, che apporta modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, che approva il regolamento per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 8, sulle norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie;
Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1947, n. 966, che approva le norme tecniche provvisorie per l'impianto e l'esercizio delle seggiovie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.
E' approvato l'annesso regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
Sono abrogate le norme di cui ai decreti Ministeriali 31 agosto 1937, n. 2672 e 16 aprile 1947, n. 906.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 1. - RELLEVA
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, che apporta modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, che approva il regolamento per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 8, sulle norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie;
Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1947, n. 966, che approva le norme tecniche provvisorie per l'impianto e l'esercizio delle seggiovie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.
E' approvato l'annesso regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
Sono abrogate le norme di cui ai decreti Ministeriali 31 agosto 1937, n. 2672 e 16 aprile 1947, n. 906.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 2
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 1. - RELLEVA
Art
1.
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 4 AGOSTO 1998, N. 400