DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1367 - Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone

Coming into Force21 Febbraio 1958
End of Effective Date07 Dicembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/02/06/057U1367/CONSOLIDATED/19981123
Published date06 Febbraio 1958
Enactment Date18 Ottobre 1957
Official Gazette PublicationGU n.32 del 06-02-1958
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, che apporta modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, che approva il regolamento per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 8, sulle norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1947, n. 966, che approva le norme tecniche provvisorie per l'impianto e l'esercizio delle seggiovie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

Sono abrogate le norme di cui ai decreti Ministeriali 31 agosto 1937, n. 2672 e 16 aprile 1947, n. 906.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 1. - RELLEVA

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, che apporta modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, che approva il regolamento per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 8, sulle norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1947, n. 966, che approva le norme tecniche provvisorie per l'impianto e l'esercizio delle seggiovie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

Sono abrogate le norme di cui ai decreti Ministeriali 31 agosto 1937, n. 2672 e 16 aprile 1947, n. 906.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 2

Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 1. - RELLEVA

Art 1.

Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 4 AGOSTO 1998, N. 400

Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubbllico

Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, destinate al trasporto di persone (legge 23 giugno 1927, n. 1110, regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 e decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771).

Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, destinate al trasporto di persone (legge 23 giugno 1927, n. 1110, regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 e decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771).

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 4 AGOSTO 1998, N. 400

PARTE I OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Art 1. - Oggetto

Il presente regolamento concerne i seguenti fini di funicolari aeree in servizio pubblico per trasporto di persone:

  1. funivia bifune con movimento a va e vieni, consistente, di regola, in una o due funi portanti costituenti vie di corsa, in un anello di fune trattivo e in uno o piu' veicoli ad esso collegati che percorrono le funi portanti con movimento di va e vieni;

  2. funivia bifune con movimento unidirezionale consistente, di regola, in due funi portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente, al quale vengono collegati i veicoli che percorrono le funi portanti; i collegamenti possono essere permanenti ovvero temporanei, attuali alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei:

  3. funivia monofune con movimento unidirezionale continuo o intermittente, consistente, di regola, in un'unica fune portante traente chiusa ad anello alla quale vengono collegati i veicoli; i collegamenti possono essere permanenti (seggiovie ad attacchi fissi e simili) ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei.

Art 1. - Oggetto

Il presente regolamento concerne i seguenti fini di funicolari aeree in servizio pubblico per trasporto di persone:

  1. funivia bifune con movimento a va e vieni, consistente, di regola, in una o due funi portanti costituenti vie di corsa, in un anello di fune trattivo e in uno o piu' veicoli ad esso collegati che percorrono le funi portanti con movimento di va e vieni;

  2. funivia bifune con movimento unidirezionale consistente, di regola, in due funi portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente, al quale vengono collegati i veicoli che percorrono le...

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