DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 524 - Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca

Coming into Force26 Dicembre 1995
Enactment Date26 Ottobre 1995
Published date11 Dicembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/12/11/095G0566/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.288 del 11-12-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 531 del 1992;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' sostituito dal seguente:

    "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.".

  2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

    a) nell'art. 2, comma 1:

    1) alla lettera a) la parola: "lattine" e' sostituita dalla seguente: "lattime";

    2) alla lettera p) la parola: "determinazione" e' sostituita dalla seguente: "detenzione";

    3) alla lettera s) la parola: "pelatura" e' sostituita dalla seguente: "spellatura";

    b) nell'art. 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    " 4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g).";

    c) nell'art. 6 il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    " 4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanita'.";

    d) nell'art. 6, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

    "Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";

    e) nell'art. 7 il comma 8 e' sostituito dal seguente:

    " 8. Il Ministero della sanita' procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.";

    f) nell'art. 7 il comma 9 e' sostituito dal seguente:

    " 9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanita' di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con provvedimento del Ministero della sanita'.";

    g) nell'art. 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "12-bis. Il Ministero della sanita' puo' concedere il riconoscimento provvisorio di idoneita' su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ad essa allegato.";

    h) nell'art. 9, comma 5:

    1) le parole: "nei mercati all'ingrosso, negli impianti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi";

    2) sono soppresse le parole: "e negli stabilimenti riconosciuti";

    i) nell'art. 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    " 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonche' alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorita' competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";

    l) nell'art. 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    " 1. L'importazione di prodotti della pesca e' eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.".

  3. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e

    giustizia MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione

    europea

    GUZZANTI, Ministro della sanita' AGNELLI, Ministro degli affari

    esteri

    Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI

  1. Condizioni generali di igiene applicabili ai prodotti della pesca

    a bordo

    delle navi da pesca.

    1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca non devono contenere oggetti o prodotti che potrebbero trasmettere alle derrate proprieta' nocive o caratteristiche anomali. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con facilita' e in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti della pesca.

    2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere perfettamente puliti e, in particolare, non devono poter essere insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina.

    3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni ed essere sottratti, il primo possibile, all'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di lavaggio l'acqua utilizzata deve essere dell'acqua dolce che rispetta i parametri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o dell'acqua di mare pulita in modo da non nuocere alla qualita' o alla salubrita' dei prodotti.

    4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneggiati. L'utilizzazione di strumenti pungenti e' tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o per quelli che comportano un rischio di ferimento per il manipolare, purche' le carni dei prodotti in questione non siano danneggiate.

    5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il piu' rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tuttavia, per le navi da pesca in cui la refrigerazione non e' realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere conservati a bordo per piu' di otto ore.

    6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest'ultimo deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell'utilizzazione il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione.

    7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto con i prodotti della pesca deve essere effettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o acqua di mare pulita.

    8. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio o congelati.

    9. Le attrezzature utilizzate per l'eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in contatto con i prodotti della pesca sono fabbricati o rivestiti con un materiale impermeabile, imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfettamente puliti.

    10. Il personale addetto alle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca e' tenuto a mantenere un'adeguata pulizia della persona e degli indumenti.

  2. Condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca.

    1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dal presente decreto. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati.

    2. Il rivestimento interno delle stive e delle cisterne e' stagno, facile da pulire e da disinfettare. Esso e' costituito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute umana.

    3. Le stive sono sistemate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca.

    4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimento in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Al momento dell'utilizzazione devono trovarsi in perfette condizioni di pulizia.

    5. I ponti di lavoro, l'attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizzazione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario si procedera' a una disinfezione o all'eliminazione di insetti roditori.

    6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa misura tossica sono depositati...

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