DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 530 - Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

Coming into Force26 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/11/093G0014/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date30 Dicembre 1992
Published date11 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1993 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

  2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative alla depurazione, agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

  1. molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori;

  2. biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine;

  3. acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'allegato A al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantita' tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi;

  4. autorita' centrale competente: il Ministero della sanita';

  5. autorita' locali competenti: le Regioni, le Province Autonome, le Unita' Sanitarie Locali.

  6. rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualita' non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco;

  7. produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le proce- dure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in una zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato;

  8. zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti;

  9. zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di estuario, riconosciute dalla regione, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

  10. centro di spedizione: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanita', riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, ed al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

  11. centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanita', comprendente bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbici, affinche' diventino idonei al consumo umano; il centro di depurazione puo' anche fungere da centro di spedizione;

  12. stabulazione: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o lagunari o di estuario, riconosciute ai sensi della lettera i), sotto la vigilana della U.S.L., per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti; non si considera stabulazione l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone piu' idonee ai fini della crescita e dell'ingrasso;

  13. mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

  14. confezionamento: l'operazione mediante la quale i molluschi bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;

  15. partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato in un centro di depurazione e successivamente destinato ad uno o piu' clienti;

  16. lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in una zona di produzione e destinato successivamente ad essere consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione;

  17. commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunita' Europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla Unita' sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto;

  18. importazione: l'introduzione nel territorio delle Comunita' Europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai paesi terzi;

  19. coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, gram-negativi non sporigeni, citocromossidasi-negativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o di altri agenti tensioattivi con proprieta' analoghe inibitorie della crescita in un minimo di ventiquattro ore ad una temperatura di 44°C (Piu' o Meno) 0,2°C;

  20. Escherichia coli: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di 44°C (Piu' o Meno) 0,2°C.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

  1. molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori;

  2. biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai

    molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine;

  3. acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da

    utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B, che non

    presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di

    origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti

    dall' allegato I al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

    131 e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in

    quantita' tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi;

  4. autorita' centrale competente: il Ministero della sanita';

  5. autorita' locali competenti: le Regioni, le Province Autonome, le Unita' Sanitarie Locali.

  6. rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualita' non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco;

  7. produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le proce- dure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in una zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato;

  8. zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di...

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