Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualita' delle acque costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 131 - Attuazione della direttiva n. 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura
Coming into Force | 05 Marzo 1992 |
Published date | 19 Febbraio 1992 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/19/092G0174/CONSOLIDATED/20060414 |
Enactment Date | 27 Gennaio 1992 |
Official Gazette Publication | GU n.41 del 19-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 34 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 79/923/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto legislativo:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ))
I requisiti di qualita' delle acque di cui all'art. 1 sono valutati sulla base dei parametri e dei relativi valori ed indicazioni di cui all'allegato I.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ))
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Le acque designate si considerano conformi alle disposizioni di cui al presente decreto quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nell'allegato I, sono conformi ai valori e indicazioni relativi ai parametri di cui allo stesso per quanto riguarda:
il 100% dei campioni prelevati per i parametri "sostanze organo-alogenate" e "metalli";
il 95% dei campioni per i parametri "salinita' ed ossigeno disciolto";
il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.
Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione di quelli relativi ai parametri "sostanze organo alogenate" e "metalli", sia inferiore a quella indicata nell'allegato I, la conformita' dei valori deve essere rispettata nel 100% dei campioni.
Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato I non sono presi in considerazione se avvengono a causa di eventi calamitosi.
Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori dei parametri e/o le relative note esplicative riportati nell'allegato I non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita oppure sia dovuta all'inquinamento e adottano le misure appropriate.
Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al comma 1, la frequenza dei campionamenti stabilita nell'allegato I puo' essere ridotta dall'autorita' competente ove risulti accertato che la qualita' delle acque e' sensibilmente superiore per i singoli parametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite e relative note applicative.
Possono essere esentate dal campionamento periodico di cui al comma 1 le acque per le quali risulti accertato che non esistano cause di inquinamento o rischio di deterioramento.
L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni, la loro distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti in funzione delle condizioni ambientali locali.
I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I.
I dati relativi ai prelievi ed alle analisi relative alle acque di cui all'art. 1 sono inviati annualmente a partire dal giugno 1993, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ))
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Le regioni interessate, provvedono:
entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto alla prima designazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi di cui all'art. 1;
alle designazioni complementari oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate qualora insorgano elementi imprevisti al momento della designazione;
alla individuazione tra le acque designate di quelle richiedenti protezione e di quelle per le quali siano necessarie azioni di miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualita' dei medesimi nel rispetto dei valori indicati nella colonna C dell'allegato I;
ad apportare ai rispettivi piani regionali di risanamento delle acque, di cui all'art. 4 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli adeguamenti necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto;
a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura.
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Le regioni provvedono altresi' a trasmettere annualmente ai Ministeri della sanita', dell'ambiente, della marina mercantile e dell'industria:
la indicazione delle zone designate mediante coordinate geografiche che delimitano l'area;
le specie di molluschi presenti nella zona designata;
il tipo di allevamento effettuato nonche' i quantitativi annui di molluschi allevati;
qualora trattasi di banchi naturali il tipo di attrezzo da pesca utilizzato per singola specie e quantitativo annuo prelevato;
la localizzazione degli scarichi, civili e/o industriali che interessano la zona designata, individuati tramite coordinate geografiche e riportate su tavolette IGM 1:25.000;
l'elenco degli impianti di coltivazione, di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192.
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Ferme restando le attribuzioni del Ministero della sanita' ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, competono al Ministero dell'ambiente le funzioni concernenti:
l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attivita' connesse alla applicazione del presente decreto;
l'integrazione del piano generale di risanamento delle acque previsto dall'art. 2, lettera c) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni per gli aspetti disciplinati dalla presente normativa, sulla base dei piani regionali di risanamento delle acque;
la tenuta e l'aggiornamento, sulla base dei dati forniti dalle regioni dell'elenco nazionale delle acque destinate alla molluschicoltura...
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