DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 131 - Attuazione della direttiva n. 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura

Coming into Force05 Marzo 1992
Published date19 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/19/092G0174/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date27 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 34
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 79/923/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualita' delle acque costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Art 1.

((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO

L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ))

Art 2.
  1. I requisiti di qualita' delle acque di cui all'art. 1 sono valutati sulla base dei parametri e dei relativi valori ed indicazioni di cui all'allegato I.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Art 2.

((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO

L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ))

Art 3.
  1. Le acque designate si considerano conformi alle disposizioni di cui al presente decreto quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nell'allegato I, sono conformi ai valori e indicazioni relativi ai parametri di cui allo stesso per quanto riguarda:

    1. il 100% dei campioni prelevati per i parametri "sostanze organo-alogenate" e "metalli";

    2. il 95% dei campioni per i parametri "salinita' ed ossigeno disciolto";

    3. il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.

  2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione di quelli relativi ai parametri "sostanze organo alogenate" e "metalli", sia inferiore a quella indicata nell'allegato I, la conformita' dei valori deve essere rispettata nel 100% dei campioni.

  3. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato I non sono presi in considerazione se avvengono a causa di eventi calamitosi.

  4. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori dei parametri e/o le relative note esplicative riportati nell'allegato I non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita oppure sia dovuta all'inquinamento e adottano le misure appropriate.

  5. Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al comma 1, la frequenza dei campionamenti stabilita nell'allegato I puo' essere ridotta dall'autorita' competente ove risulti accertato che la qualita' delle acque e' sensibilmente superiore per i singoli parametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite e relative note applicative.

  6. Possono essere esentate dal campionamento periodico di cui al comma 1 le acque per le quali risulti accertato che non esistano cause di inquinamento o rischio di deterioramento.

  7. L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni, la loro distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti in funzione delle condizioni ambientali locali.

  8. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I.

  9. I dati relativi ai prelievi ed alle analisi relative alle acque di cui all'art. 1 sono inviati annualmente a partire dal giugno 1993, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Art 3.

((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO

L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ))

Art 4.
  1. Le regioni interessate, provvedono:

    1. entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto alla prima designazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi di cui all'art. 1;

    2. alle designazioni complementari oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate qualora insorgano elementi imprevisti al momento della designazione;

    3. alla individuazione tra le acque designate di quelle richiedenti protezione e di quelle per le quali siano necessarie azioni di miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualita' dei medesimi nel rispetto dei valori indicati nella colonna C dell'allegato I;

    4. ad apportare ai rispettivi piani regionali di risanamento delle acque, di cui all'art. 4 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli adeguamenti necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto;

    5. a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura.

  2. Le regioni provvedono altresi' a trasmettere annualmente ai Ministeri della sanita', dell'ambiente, della marina mercantile e dell'industria:

    1. la indicazione delle zone designate mediante coordinate geografiche che delimitano l'area;

    2. le specie di molluschi presenti nella zona designata;

    3. il tipo di allevamento effettuato nonche' i quantitativi annui di molluschi allevati;

    4. qualora trattasi di banchi naturali il tipo di attrezzo da pesca utilizzato per singola specie e quantitativo annuo prelevato;

    5. la localizzazione degli scarichi, civili e/o industriali che interessano la zona designata, individuati tramite coordinate geografiche e riportate su tavolette IGM 1:25.000;

    6. l'elenco degli impianti di coltivazione, di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

  3. Ferme restando le attribuzioni del Ministero della sanita' ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, competono al Ministero dell'ambiente le funzioni concernenti:

    1. l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attivita' connesse alla applicazione del presente decreto;

    2. l'integrazione del piano generale di risanamento delle acque previsto dall'art. 2, lettera c) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni per gli aspetti disciplinati dalla presente normativa, sulla base dei piani regionali di risanamento delle acque;

    3. la tenuta e l'aggiornamento, sulla base dei dati forniti dalle regioni dell'elenco nazionale delle acque destinate alla molluschicoltura...

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