LEGGE 2 maggio 1977, n. 192 - Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

Coming into Force01 Giugno 1977
End of Effective Date25 Gennaio 1993
Enactment Date02 Maggio 1977
Published date17 Maggio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/05/17/077U0192/CONSOLIDATED/19930111
Official Gazette PublicationGU n.132 del 17-05-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi e' consentita alle condizioni previste dalla presente legge.

Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530

Art 2.

Le zone acquee marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

1) approvate;

2) condizionate;

3) precluse.

Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro per la sanita' di cui all'articolo 12.

Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanita' ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Il Ministero della sanita' puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, biologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte delle autorita' sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

I privati cittadini, le cooperative, le societa' e gli enti che intendano intraprendere una attivita' relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorita' marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dalle autorita' sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali, la idoneita' sotto l'aspetto igienico-sanitario degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di cui al quinto comma sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La regione predispone la mappa delle acque marine classificate ai sensi del primo comma prospicienti al proprio litorale e la tiene aggiornata; a cura della regione la mappa e' pubblicata e distribuita alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta, i quali la espongono al pubblico.

Copia delle mappe aggiornate va inviata al Ministero della sanita'.

Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

La pena di cui al precedente comma e' raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionate o precluse.

Art 2.

Le zone acquee marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

1) approvate;

2) condizionate;

3) precluse.

Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro per la sanita' di cui all'articolo 12. 1

Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanita' ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Il Ministero della sanita' puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, biologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte delle autorita' sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

I privati cittadini, le cooperative, le societa' e gli enti che intendano intraprendere una attivita' relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorita' marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dalle autorita' sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali, la idoneita' sotto l'aspetto igienico-sanitario degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di cui al quinto comma sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La regione predispone la mappa delle acque marine classificate ai sensi del primo comma prospicienti al proprio litorale e la tiene aggiornata; a cura della regione la mappa e' pubblicata e distribuita alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta, i quali la espongono al pubblico.

Copia delle mappe aggiornate va inviata al Ministero della sanita'.

Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

La pena di cui al precedente comma e' raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionate o precluse.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530

Art 3.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, si accerti che:

  1. le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanita';

  2. negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrita', la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso di cui al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, o le cause di insalubrita' non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorita' marittima.

Il provvedimento di revoca e' definitivo.

Dopo tale provvedimento l'autorita' marittima...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT