DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236 - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force15 Luglio 1988
Published date30 Giugno 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/30/088G0281/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date24 Maggio 1988
Official Gazette PublicationGU n.152 del 30-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 60
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 11 aprile 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Principi generali

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:

    1. fornite al consumo;

    2. ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'imissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.

  2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.

Art 3.

Requisiti di qualita'

  1. I requisiti di qualita' delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I.

  2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non puo' essere superata.

  3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attivita' amministrativa deve tendere.

  4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta.

  5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.

Art 4.

Aree di salvaguardia delle risorse idriche

  1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.

  2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Art 4.

(( (Aree di salvaguardia delle risorse idriche)

  1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

  2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

  3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti. ))

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N.258

Art 4.

IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 5.

Zona di tutela assoluta

  1. La zona di tutela assoluta e' adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.

  2. L'estensione della zona di tutela assoluta e' adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa.

Art 5.

(( (Zona di tutela assoluta)

  1. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. ))

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N.258

Art 5.

IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 6.

Zona di rispetto

  1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione puo' essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa.

  2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attivita' o destinazioni: a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi organici; c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d) aree cimiteriali; e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti; f) apertura di cave e pozzi; g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l) impianti di trattamento di rifiuti; m) pascolo e stazzo di bestiame.

  3. Nelle zone di rispetto e' vietato l'insediamento di fognature e

    pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

  4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto

    possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3, curando inoltre le

    opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di

    prevenire dissesti idrologici, nonche' la deviazione, a valle

    delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Art 6.

(( (Zona di rispetto) 1. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio

circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e

destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e

quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere

suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto

allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o

captazione e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio

della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati

l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

  1. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro...

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