DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 402 - Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE

Coming into Force09 Dicembre 1998
End of Effective Date30 Giugno 2006
Enactment Date20 Ottobre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/11/24/098G0454/CONSOLIDATED/20060502
Published date24 Novembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.275 del 24-11-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto l'articolo 1, comma 3, e l'allegato B della legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo ad emanare un decreto di attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;

Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/36/CEE del Consiglio;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), della citata legge n. 128 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dei lavori pubblici; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

  2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

  3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

    1. le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

    2. gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

  4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.

  5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

  6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.".

    Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 gennaio 1999, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' di note sintetiche a margine di ciascun comma o gruppi di commi, stampate in modo caratteristico, che individuino in modo sommario il contenuto degli stessi, ai sensi dello stesso art. 10, comma 3-bis, aggiunto dall'art. 17, comma 29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163

Art 2.
  1. La lettera c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituita dalla seguente:

"c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarita' o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:

1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantita' o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;

2) in alternativa, se l'esercizio e' superiore a dodici mesi, puo' farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;

3) le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163

Art 3.
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Forniture escluse). - 1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:

  1. le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

  2. le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

  3. le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede

    misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello

    Stato; d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:

    1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita' con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari esteri;

    2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;

    3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

  4. le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163

Art 4.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

" 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un...

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