Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.

    161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.

    240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

  3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 28 aprile 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 4059): Presentato dall'on. Contento il 29 luglio 1997.

    Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 1997.

    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9 e 21...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT