LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 - Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Coming into Force21 Marzo 1968
Enactment Date17 Febbraio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/06/068U0108/CONSOLIDATED/20131227
Published date06 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.61 del 06-03-1968
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire preferenze nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art 2.

Numero dei consiglieri regionali Ripartizione tra le circoscrizioni

Il consiglio regionale e' composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni

circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti

resti. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art 3.

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II ELETTORATO - INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA'
Art 4.

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.

Art 4.

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.

Art 4.

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.

COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154.

Art 5.

Cause di ineleggibilita'

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonche' gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonche' i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualita' di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'.

Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresi' ineleggibili a consigliere regionale:

  1. coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

  2. coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

  3. gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino...

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