Art
4.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione.
Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.
Art
4.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.
Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.
Art
4.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.
COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154.
Art
5.
Cause di ineleggibilita'
Non sono eleggibili a consigliere regionale:
1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonche' gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;
6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;
9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonche' i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.
Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.
Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualita' di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'.
Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Sono altresi' ineleggibili a consigliere regionale:
coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;
gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonche' gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.
Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:
1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino...