Art
8.
La candidatura e' accettata in una sola Regione e in non piu' di tre collegi.
La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.
Il candidato eletto in piu' collegi deve esercitare la facolta' di opzione nel termine di cinque giorni dalla ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.
Art
8.
I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Art
9.
La candidatura e' presentata da non meno di trecento e non piu' di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di un candidato.
Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in piu' di una Regione importa nullita' della elezione.
Art
9.
((La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.
Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi.
Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.
La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.
I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna...