LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29 - Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Coming into Force07 Febbraio 1948
Enactment Date06 Febbraio 1948
Published date07 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/07/048U0029/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.31 del 07-02-1948 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art 1.

Il Senato della Repubblica e' eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione e' determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, come risulta dalla tabella A allegata ala presente legge.

Art 1.

((1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  1. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.

  2. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali.

  3. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422)).

Art 2.

In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni sara' stabilita, con decreto Presidenziale promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Commissione parlamentare per la legge sul Senato.

Art 2.

1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Art 3.

L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.

Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato e' riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi.

Art 3.

1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno.

Art 4.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art 5.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilita' previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

TITOLO II DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI
Art 6.

Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o piu' collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

Se in un collegio si trovano le sedi di due o piu' Tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art 7.

La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche', di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art 7.

La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche', di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III DELL CANDIDATURE, DEI DELEGATI, DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI CANDIDATI
Art 8.

La candidatura e' accettata in una sola Regione e in non piu' di tre collegi.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il candidato eletto in piu' collegi deve esercitare la facolta' di opzione nel termine di cinque giorni dalla ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.

Art 8.

I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art 9.

La candidatura e' presentata da non meno di trecento e non piu' di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di un candidato.

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in piu' di una Regione importa nullita' della elezione.

Art 9.

((La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi.

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT