DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

Coming into Force01 Maggio 2020
Published date30 Aprile 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/CONSOLIDATED/20201007
Enactment Date30 Aprile 2020
Official Gazette PublicationGU n.111 del 30-04-2020
Capo I Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso e' stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di integrare la disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento, nonche' di introdurre con urgenza le necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile;

Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;

Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

    2. al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

  2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria).

((1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria e' previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una piu' efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".

  1. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Art 2.

Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 30-bis:

    1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

    2) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

  2. all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Art 2.

Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 30-bis:

    1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

    2) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

  2. all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo...

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