DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161 - Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Coming into Force01 Gennaio 2020
Enactment Date30 Dicembre 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/12/31/19G00169/CONSOLIDATED/20200430
Published date31 Dicembre 2019
Official Gazette PublicationGU n.305 del 31-12-2019
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante: «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di perfezionare e completare la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali prima che la stessa acquisti efficacia;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza che le modifiche apportate entrino in vigore prima che sia applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;

2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».

Art 1.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»;

2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° maggio 2020».

Art 2.

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

  1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 114 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.»;

    2. all'articolo 242:

      1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;

      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;

    3. all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

    4. all'articolo 267:

      1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

      2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

      3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;

    5. all'articolo 268:

      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.»;

      2) il comma 2-ter e' abrogato;

      3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

      4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

      5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

      6. Ai difensori dell'imputato e' immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

      7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

      8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

      ;

    6. all'articolo 269:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;

      2) il comma 1-bis e' abrogato;

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

    7. all'articolo 270:

      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»;

      2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;

    8. all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,» sono soppresse;

    9. all'articolo 293, comma 3, i periodi terzo e quarto sono soppressi;

    10. all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;

    11. all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si...

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