LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Coming into Force29 Febbraio 2020
Enactment Date28 Febbraio 2020
Published date28 Febbraio 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/02/28/20G00022/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.50 del 28-02-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161

All'articolo 1, comma 1:

al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;

al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: « ai sensi degli articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 »;

al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) e' aggiunta la seguente:

"f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo"

;

al comma 1, lettera c), le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT