LEGGE 17 aprile 2015, n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Coming into Force21 Aprile 2015
Enactment Date17 Aprile 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/04/20/15G00060/ORIGINAL
Published date20 Aprile 2015
Official Gazette PublicationGU n.91 del 20-04-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 aprile 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», dopo la parola: «viaggi» sono inserite le seguenti: «in territorio estero» e le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

al comma 3:

alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» e' inserita la seguente: «univocamente»;

alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore

.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da due a cinque anni"

;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".

1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:

"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale";

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata.

1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1"

;

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese possono utilizzare";

b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1";

c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi".

3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo".

3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile...

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