DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Coming into Force20 Febbraio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/02/19/15G00019/CONSOLIDATED/20201231
Published date19 Febbraio 2015
Enactment Date18 Febbraio 2015
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-2015
Capo I Norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;

Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;

Ritenuta in particolare, la straordinaria necessita' di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

  1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

    Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.

    .

  2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo

    Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.».

  3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;

    2. dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;

Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;

Ritenuta in particolare, la straordinaria necessita' di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

  1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

    Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

    .

  2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo

    Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni.».

  3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;

    2. dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

    3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore.

Art 2.

Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita' terroristiche

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

    2. all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

    2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

  2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di...

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