DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382 - Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri

Coming into Force19 Settembre 1987
Enactment Date19 Settembre 1987
Published date19 Settembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/09/19/087U0382/CONSOLIDATED/19871106
Official Gazette PublicationGU n.219 del 19-09-1987
Capo I RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

    1. l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

    2. l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

    3. l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unita' sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unita' sanitarie locali competenti, nonche' dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresi', ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

  2. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

    1. le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

    2. le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

  3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

    1. variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

    2. imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino gia' applicati nei precedenti esercizi.

  4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanita' e del tesoro.

Art 2.
  1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed universita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

  2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unita' sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed universita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione e' allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

  3. E' abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le universita' e gli istituti di istruzione universitaria. E' altresi' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

Art 3.
  1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro.

  2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

  3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unita' sanitarie locali e gli istituti, enti ed universita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purche' perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 per le spese derivanti dalle attivita' sanitarie svolte nell'interesse e per conto delle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonche' per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

  5. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unita' sanitarie locali nonche' agli istituti, enti ed universita' di cui al comma 3.

  6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonche' ai Ministeri del tesoro e della sanita', che ne autorizzano la relativa...

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