LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808 - Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonche' disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle universita'

Coming into Force23 Novembre 1977
Published date08 Novembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/11/08/077U0808/CONSOLIDATED/20010509
Enactment Date25 Ottobre 1977
Official Gazette PublicationGU n.304 del 08-11-1977
TITOLO I DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.
Capo I DECENTRAMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Attribuzioni relative al personale docente universitario

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

  1. la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;

  2. il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;

  3. i trasferimenti;

  4. le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;

  5. i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

Art 2.

Attribuzioni relative al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonche' i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole universita' o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Sono altresi' devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e (lei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

  1. la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;

  2. le autorizzazioni a bandire i concorsi;

  3. i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;

  4. il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonche' la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;

  5. le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;

  6. i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

  7. i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

  8. le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

  9. i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.

I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art 3.

Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalita' di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

  1. un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

  2. da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

  3. da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o piu' operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

E' abrogato l'articolo 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art 4.

Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L.

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualita' di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

Art 5.

Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni universita' od istituto di istruzione universitaria.

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, e' cosi' composta:

  1. dal rettore o direttore, che la presiede;

  2. dal direttore amministrativo;

  3. da due rappresentanti del personale docente;

  4. da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere e) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie - devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Capo II PROCEDURE
Art 6.

Snellimento delle procedure

Su richiesta dei competenti rettori delle universita', dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonche' dei direttori degli osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

I rettori e, direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta quando...

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