LEGGE 13 maggio 1975, n. 157 - Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo

Coming into Force18 Giugno 1975
Published date03 Giugno 1975
Enactment Date13 Maggio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/03/075U0157/CONSOLIDATED/19881019
Official Gazette PublicationGU n.143 del 03-06-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonche' quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresi' estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.

Art 2.

Gli operai dello Stato sono classificati come segue:

capi operai;

operai specializzati;

operai qualificati;

operai comuni;

operai apprendisti.

Il capo operaio sovraintende alle lavorazioni nel settore cui e' assegnato disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

per l'operaio specializzato e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale;

per l'operaio qualificato e' richiesta una specifica capacita' nella qualifica professionale oppure particolare competenza per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo;

per l'operaio comune e' richiesta una generica capacita' nella qualifica o per l'espletamento di compiti che richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di pulizia;

l'operaio apprendista presta la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Gli operai dello Stato assumono la qualifica, professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro. Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della detta tabella, continuano ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.

Art 3.

La dotazione organica del ruolo e' fissata per legge.

Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione puo' essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro.

Resta salvo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art 4.

Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facolta' di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di eta' ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali e' legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di eta' previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

3) buona condotta;

4) idoneita' fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso.

Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio.

Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale.

Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'articolo 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indice il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 5.

I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.

A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.

Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonche' il numero dei posti conferibili.

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facolta' di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso - precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre - a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.

Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi puo' essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT