LEGGE 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

Coming into Force01 Luglio 1968
End of Effective Date16 Gennaio 2000
Enactment Date02 Aprile 1968
Published date30 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/30/068U0482/CONSOLIDATED/19990323
Official Gazette PublicationGU n.109 del 30-04-1968
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria)

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di eta', nonche' nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 2.

(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacita' lavorative in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

  1. alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate: dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

  2. alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

  3. alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 3.

(Invalidi per servizio)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 4.

(Invalidi del lavoro)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 5.

(Invalidi civili)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di altre disposizioni della presente legge.

Art 5.

(Invalidi civili)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di altre disposizioni della presente legge. 3

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 6.

(Privi della vista)

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporra' con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecita'.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 7.

(Sordomuti)

Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonche' gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 8.

(Orfani e vedove)

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita', che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 9.

(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari)

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi di guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%

invalidi civili di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

invalidi per servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%

invalidi del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%

orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. . . . . 15%

invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%

sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti e' attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68

Art 10.

(Trattamento, licenziamento)

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e...

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