Art
1.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonche' le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:
della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;
di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482
Art
2.
Le Amministrazioni e le Aziende di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482
Art
3.
L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 e' limitato alle Amministrazioni ed alle Aziende che occupino oltre 300 dipendenti.
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482
Art
4.
Le frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.
Art
4.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482
Art
5.
Per i sordomuti, che debbono essere assunti in virtu' degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, i limiti di eta' per l'ammissione all'impiego sono protratti fino al compimento del 45° anno.
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482
Art
6.
L'idoneita' specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualita' di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, e' accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e' considerato idoneo all'esercizio...