LEGGE 24 giugno 1950, n. 465 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Coming into Force01 Agosto 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/17/050U0465/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date24 Giugno 1950
Published date17 Luglio 1950
Official Gazette PublicationGU n.161 del 17-07-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e' ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 4. - Il terzo comma e' soppresso.

Il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Ai posti vacanti di assistente puo' provvedersi oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, sempreche' trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente e' addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facolta', in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente".

Sono aggiunti i seguenti commi:

"Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche puo' provvedersi, altresi', alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica puo' provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128".

"E' ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente".

Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

"La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali".

Art. 8. - E' sostituito dal seguente:

"Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio salvo che abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di eta'.

"La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di eta'".

Art. 9. - Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

"ove ambedue le Facolta' interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente".

Tra il primo ed il secondo comma e' inserito il seguente:

"Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro puo' concedere all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo".

Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi e' valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6".

Art. 11. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:

"La Facolta' o Scuola, qualora ne ravvisi la necessita', in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, puo' conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attivita' di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito".

Fra il secondo ed il terzo comma e' inserito il seguente:

"Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo' essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma".

Art. 13. - E' sostituito dal seguente:

"Ai posti vacanti di assistente di ruolo puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

"Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere".

Art. 13-bis (nuovo). - "In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Universita' ai sensi del precedente articolo 2, e' consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolare convenzione tra questi e le Universita' o gli Istituti di istruzione universitaria da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti cosi' costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari.

Il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dovra' essere per altro in ogni caso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT