DECRETO 6 agosto 2002 - Modalita' tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del concorso di Miss Italia, del Gran premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia 2002

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591; Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.

1677, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2002, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2002; Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalita' tecniche relative allo svolgimento della lotteria del concorso Miss Italia di Salsomaggiore, del Gran premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia - manifestazione 2002, nonche' le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima; Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto delle lotterie nazionali ad estrazione differita e' stato fissato in euro 3,00; Decreta

Art. 1.

La lotteria nazionale del concorso Miss Italia di Salsomaggiore, del Gran premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia - manifestazione 2002, con inizio il 7 agosto 2002, avra' termine il 13 ottobre 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessita', verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sara' disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art.

17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi potra' essere ripartita in piu' categorie.

Il primo premio della prima categoria sara' di un milione di euro.

Il numero e l'entita' degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita all'ingrosso dei...

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