LEGGE 4 agosto 1955, n. 722 - Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali

Coming into Force04 Settembre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/08/20/055U0722/CONSOLIDATED/20030625
Enactment Date04 Agosto 1955
Published date20 Agosto 1955
Official Gazette PublicationGU n.191 del 20-08-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali: la "Lotteria di Merano", la "Lotteria di Agnano", la "Lotteria di Monza" ed una quarta lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze.

Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa ippica internazionale di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza.

Art 1.

((1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.

  1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

  2. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

  3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

  4. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.))

Art 2.

L'esecuzione di esse e' demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti puo' avvalersi anche di concessionari.

Art 3.

Gli utili di ciascuna lotteria saranno devoluti ad enti, aventi finalita' sociali, assistenziali, culturali, che saranno indicati di volta in volta con decreto del Presidente della, Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro.

Le quote degli utili, spettanti a ciascun ente, saranno anch'esse stabilite con il predetto decreto Presidenziale.

Art 3.

((Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.))

Art 3.

((Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili e' devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle...

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