LEGGE 25 ottobre 1985, n. 591 - Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722

Coming into Force05 Novembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/11/04/085U0591/ORIGINAL
Enactment Date25 Ottobre 1985
Published date04 Novembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.259 del 04-11-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' autorizzata negli anni 1986, 1987 e 1988 la effettuazione della "Lotteria di Viareggio" e della "Lotteria di Venezia".

  2. Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art 2.

All'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, sono aggiunti i seguenti commi:

"La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal Sottosegretario di Stato, e' composto da:

due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;

tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;

un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I membri del Comitato ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a piu' lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio. Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni.

Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione e' sufficiente la presenza di almeno tre membri del comitato di direzione.

Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione.

Il comitato esecutivo...

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