Art
1.
E' autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Viareggio" collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.
Salvo quanto disposto nel comma seguente, alla "Lotteria di Viareggio" si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722.
Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Viareggio e sono destinati alla valorizzazione ed al potenziamento del carnevale di Viareggio.
Art
2.
E' autorizzata altresi' l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Venezia" collegata con la regata storica di Venezia.
Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 si applicano anche alla "Lotteria di Venezia".
Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Venezia e sono destinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della citta' di Venezia.
I biglietti della "Lotteria di Venezia" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire allo estero i biglietti della "Lotteria di Venezia".
Art
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a...