LEGGE 26 marzo 1990, n. 62 - Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255

Coming into Force12 Aprile 1990
Published date28 Marzo 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/03/28/090G0100/CONSOLIDATED/20011213
Enactment Date26 Marzo 1990
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

  3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

  5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art 2.
  1. All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 marzo 1977, n. 105, il primo comma e' sostituito dai seguenti:

"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili e' devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalita' indicate nello stesso secondo comma, e' documentato in un allegato al bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalita' indicate nel secondo comma".

Art 3.
  1. I biglietti delle lotterie di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

Art 4.
  1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'articolo 1 possono raccogliere pubblicita' alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attivita' sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Art 5.
  1. L'organizzazione delle manifestazioni...

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