DECRETO 17 Gennaio 2007 - Modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (Decreto n. 6).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita"; in particolare, l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed, in particolare, l'art. 1-bis, recante norme in materia di scuole non statali;

Decreta:

Art. 1.

Partecipazione alle commissioni

  1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

    Art. 2. Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni

  2. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto entro il 31 gennaio.

  3. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

  4. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

    Art. 3.

    Nomina e formazione delle commissioni

  5. Le commissioni sono nominate dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

  6. Ogni commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

  7. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

  8. Le classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a classi di istituti statali o paritari.

  9. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati.

    Art. 4.

    Procedure generali di nomina

  10. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:

    1. secondo le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8;

    2. all'interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8;

    3. in base alle preferenze di cui all'art. 10.

  11. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.

  12. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

    Art. 5.

    Criteri di nomina dei Presidenti

  13. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza, tra:

    1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

    2. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

      c.1) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

      c.2) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo...

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