Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1297-1341

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Aggravante del metodo mafioso non contestata nel giudizio di cognizione e ritenuta in sede esecutiva - Illegittima esclusione dell’indulto

Il giudice dell’esecuzione, se nel giudizio di cognizione non è stata mai contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non può ritenerne la ricorrenza al fine di escludere l’applicabilità dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241.

    Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2008, n. 43716 (c.c. 13 novembre 2008), De Simone. (L. 12 luglio 1991, n. 203; L. 31 luglio 2006, n. 241; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; c.p., art. 174). [RV242199]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicabilità del beneficio - Esclusione

L’indulto concesso con L. n. 241 del 2006 non può applicarsi nel caso in cui il giudicato sia comprensivo della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991. (Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza era indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ancorché nella motivazione di quest’ultima ne era stata enunciata l’esclusione).

    Cass. pen., sez. I, 4 novembre 2008, n. 41073 (c.c. 16 ottobre 2008), Gisondi. (C.p., art. 174; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; L. 12 luglio 1991, n. 203; L. 31 luglio 2006, n. 241). [RV242194]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicabilità del beneficio - Esclusione

Sono esclusi dall’applicazione dell’indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 i delitti in relazione ai quali sia intervenuto l’accertamento giudiziale della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203, ancorché tale aggravante non abbia prodotto effetti sulla pena per il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal successivo art. 8.

    Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2008, n. 44331 (c.c. 18 novembre 2008), P.M. in proc. Mazzola. (L. 12 luglio 1991, n. 203; L. 31 luglio 2006, n. 241; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; c.p., art. 174). [RV242200]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Reati ex art. 3 L. 654 del 1975 - Esclusione dell’indulto

Sono esclusi dall’indulto concesso con L. n. 241 del 2006 non solo i reati aggravati dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, ma anche i reati di cui all’art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654, trattandosi di reati realizzati per le medesime finalità di cui alla menzionata aggravante.

    Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2008, n. 41266 (c.c. 16 ottobre 2008), Tomboli. (L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3; L. 25 giugno 1993, n. 205; L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1; D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3). [RV241934]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Revoca - Scissione del reato continuato

Ai fini della revoca di diritto dell’indulto ai sensi dall’art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006 n. 241, nel caso della continuazione iniziata prima ma cessata dopo il termine stabilito dalla legge per la fruizione del beneficio, per stabilire se ricorra la condizione ostativa della commissione, nei cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, deve aversi riguardo non all’aumento di pena per i reati satellite commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento di condono, bensì, previo virtuale scioglimento della continuazione, alla sanzione edittale minima prevista per i reati in questione, con la massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti.

    Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2008, n. 45770 (c.c. 25 novembre 2008), Ammar. (C.p., art. 81; c.p., art. 174; L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1). [RV242265]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Revoca per delitto doloso commesso nel quinquennio - Delitto commesso il giorno di entrata in vigore della legge

Ai fini della revoca dell’indulto elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241 nei confronti di chi commetta un delitto doloso nel quinquennio dall’entrata in vigore di essa, ricorre tale condizione se il reato sia commesso il giorno stesso di entrata in vigore della legge, e cioè il 1º agosto 2006, dovendosi ritenere che la legge sia entrata in vigore all’inizio di quel giorno, e cioè prima della commissione del reato.

    Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 2008, n. 46289 (c.c. 4 dicembre 2008), P.M. in proc. Jovanovic. (L. 31 luglio 2006, n. 241). [RV242081]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di contraffazione di opere d’arte - Aggravante del fatto commesso nell’esercizio di attività commerciale

In tema di contraffazione di opere d’arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell’esercizio di un’attività commerciale, prevista dall’art. 178, comma secondo, del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell’autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.

    Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 39474 (ud. 24 settembre 2008), Trancalini. (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 178; L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 5). [RV242127]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di contraffazione di opere d’arte - Elemento oggettivo

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In tema di contraffazione di opere d’arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l’opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell’art. 179 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, con dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.

    Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 39474 (ud. 24 settembre 2008), Trancalini. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 128; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 179; L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8). [RV242126]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di contraffazione di opere d’arte - Nuove disposizioni introdotte dal D.L.vo n. 42 del 2004

In tema di contraffazione di opere d’arte, l’art. 178, comma primo lett. b), D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.

    Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 39474 (ud. 24 settembre 2008), Trancalini. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 127; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 178; L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3). [RV242125]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Concessione della provvisionale da parte del giudice d’appello

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello – in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest’ultima nel corso del giudizio – aumenti l’importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di reformatio in peius concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.

    Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2008, n. 42134 (ud. 1 ottobre 2008), Federico. (C.p.p., art. 538; c.p.p., art. 539; c.p.p., art. 576; c.p.p., art. 597). [RV242185]

@Appello penale - Decisione in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Motivazione sul mancato proscioglimento

Anche in sede di cosiddetto patteggiamento in appello, il giudice deve accertare l’insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., ma a tal fine è sufficiente la motivazione consistente nella mera enunciazione di avere effettuato la relativa verifica, ove non consti né sia stata specificamente dedotta l’esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l’immediato proscioglimento.

    Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2008, n. 43367 (ud. 24 settembre 2008), De Simone e altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV242186]

@Appello penale - Incidentale - Appello principale del coimputato - Notificazione agli altri imputati

L’appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d’impugnazione, perché in capo a questi non v’è interesse alla proposizione dell’appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa.

    Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2008, n. 38810 (ud. 1 ottobre 2008), Pippa. (C.p.p., art. 584; c.p.p., art. 595). [RV242048]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Pena applicata superiore ai due anni per sfruttamento della prostituzione - Omessa applicazione dell’obbligatoria misura di sicurezza

Nel caso di patteggiamento allargato con applicazione di pena superiore ai due anni per il delitto di sfruttamento della prostituzione, l’omessa applicazione della misura di sicurezza detentiva da parte del giudice, obbligatoria per legge, ma non stabilita in modo predeterminato, dà luogo all’annullamento con rinvio in parte qua della sentenza.

    Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2008, n. 47519 (c.c. 5 novembre 2008), P.G. in proc. Uhunoma e altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p., art. 538). [RV242060]

@Applicazione della pena...

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