LEGGE 31 luglio 2006, n. 241 - Concessione di indulto

Coming into Force01 Agosto 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/07/31/006G0260/ORIGINAL
Published date31 Luglio 2006
Enactment Date31 Luglio 2006
Official Gazette PublicationGU n.176 del 31-07-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

  2. L'indulto non si applica:

    1. per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

      1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

      2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

      3) 270-quater (arruolamento con finaita' di terrorismo anche internazionale);

      4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale);

      5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);

      6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

      7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

      8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

      9) 306 (banda armata);

      10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

      11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

      12) 422 (strage);

      13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);

      14) 600-bis (prostituzione minorile);

      15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;

      16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

      17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

      18) 601 (tratta di persone);

      19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

      20) 609-bis (violenza sessuale);

      21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

      22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

      23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

      24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

      25) 644 (usura);

      26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a...

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