Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine161-179

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Estremi - Ordinanza del sindaco per l'utilizzo di forme diverse di smaltimento di rifiuti solidi urbani - Insussistenza delle condizioni di emergenze richieste dall'art. 12 D.P.R. n. 915 del 1982

Commette il delitto di abuso di ufficio il sindaco che, quale ufficiale del Governo e come tale investito di un'autonoma potestà pubblica rispetto alla ordinaria competenza statale e regionale, ordini ex art. 12 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti, senza che sussistano le condizioni per l'esercizio di tale potere extra ordinem e, comunque, ricorra una situazione di emergenza tale da non potere assicurare la tutela tempestiva della salute pubblica e dell'ambiente ed attendere il rilascio della prescritta autorizzazione, prevista dall'art. 25 dello stesso decreto presidenziale regionale, per installare e gestire una discarica di rifiuti. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che al giudice penale spetti il sindacato sulla sussistenza e sui limiti del potere extra ordinem del sindaco, e non invece sul rispetto delle regole del suo corretto esercizio, giacché la legalità dell'ordinanza di utilizzo di forme diverse di smaltimento dei rifiuti non costituisce elemento normativo della fattispecie di reato).

    Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 2002, n. 3882 (ud. 1 ottobre 2001), Cito ed altri. (C.p., art. 323; D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 12; D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25). [RV221985]


@Amnistia, indulto e grazia - Singoli provvedimenti D.P.R. 4 giugno 1966 n. 332 - Applicabilità ai cittadini stranieri

Alla stregua del testuale tenore dell'art. 2, comma primo, lett. b), del D.P.R. 4 giugno 1966 n. 332, l'amnistia ivi prevista per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 (compresi i reati militari diversi da quelli indicati nel successivo art. 4 dello stesso D.P.R.), si applica soltanto ai cittadini dello Stato italiano e non anche ai cittadini stranieri, atteso che il provvedimento di clemenza si proponeva un fine di pacificazione nazionale fra i cittadini italiani in relazione agli eventi bellici interni seguiti alla caduta del regime fascista ed alla nascita della c.d. Repubblica sociale italiana. Né può in contrario valere, ove si tratti di stranieri aventi la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, il richiamo all'art. 8 del Trattato di Maastricht, reso esecutivo in Italia con legge 3 novembre 1992 n. 454, con il quale viene istituita la cittadinanza dell'Unione e si stabilisce che i cittadini dell'Unione «godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato», giacché quei diritti, come specificato nel secondo comma dello stesso art. 8, sono soltanto - in assenza di un'apposita dichiarazione da presentarsi alla presidenza dell'Unione - quelli di petizione, di libera circolazione in tutti gli Stati dell'Unione, di voto amministrativo nel luogo di residenza, di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo, di tutela all'esterno del territorio dell'Unione da parte di qualunque autorità diplomatica europea.

    Cass. pen., sez. I, 22 aprile 2002, n. 15139 (c.c. 22 febbraio 2002), Priebke. (D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 2; L. 3 novembre 1992, n. 454). [RV221865]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Reato continuato

Il divieto della reformatio in peius, in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Cassazione ha censurato la decisione del giudice d'appello che, avendo ridotto, su gravame dell'imputato, la pena inflitta per il reato più ritenuto grave, aveva «compensato» tale riduzione, in assenza di appello del P.M., con un aggravamento dell'aumento di pena a titolo di continuazione per i reati «satelliti»).

    Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2002, n. 13928 (ud. 29 novembre 2001), Barra ed altri. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV211932]


@Armi e munizioni - Armi comuni da sparo - Requisiti di carattere tecnico - Nozione

In tema di armi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, si devono considerare armi comuni da sparo, salvo che non intervenga il giudizio di esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della Commissione consulta centrale, solamente quelle ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule.

    Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2002, n. 13105 (ud. 19 febbraio 2002), Cominardi. (L. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 11; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2). [RV221939]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 - Prevalenza sulle aggravanti

In tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti. Ne deriva che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione.

    Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2002, n. 13928 (ud. 29 novembre 2001), Barra ed altri. (C.p., art. 62 bis; c.p., art. 416 bis; L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8). [RV221933]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

L'ordine di esecuzione della pena emesso nei confronti di straniero alloglotta non deve essere necessariamente accompagnato da una traduzione in lingua nota al condannato, pur dovendosi riconoscere il diritto di quest'ultimo, una volta eseguito l'ordine anzidetto, di essere assistito da un interprete che gliene renda compiutamente noto il contenuto all'atto dell'ingresso nell'istituto penitenziario ovvero all'udienza fissata per la discussione dell'eventuale incidente di esecuzione.

    Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2002, n. 18136 (c.c. 14 marzo 2002), Ciausu E. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 656). [RV221857]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

La nomina di un interprete all'imputato o indagato straniero, in quanto subordinata al concreto accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, costituisce, non un atto dovuto edPage 162 imprescindibile, ma un obbligo eventualmente derivante da un accertamento di fatto. Ne consegue che la mancata nomina dell'interprete, indipendentemente dall'essere stato effettuato o meno un accertamento sulla capacità dell'interessato di rendersi conto del contenuto degli atti, non rientra nell'ambito delle nullità assoltue previste dall'art. 179 del codice di rito, ma di quelle relative, soggette pertanto alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2002, n. 6697 (c.c. 12 dicembre 2001), Kislitsyn V. (C.p.p., art. 179; c.p.p., art. 181; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 183). [RV221901]


@Azione penale - Querela - Fatti commessi a danno di congiunti - Punibilità

L'art. 649, comma 3, c.p., nella parte in cui esclude l'operatività delle disposizioni di favore contenute nei commi precedenti in materia di reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti quando trattisi di delitti caratterizzati da «violenza alle persone», intende riferirsi, con detta ultima espressione, alla sola violenza fisica e non anche a quella psichica, estrinsecantesi nella minaccia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse da qualificare come «violenza» quella costituita dalla minaccia portata con un coltello dall'autore del fatto, rubricato come tentativo di estorsione, nei confronti della madre, persona offesa).

    Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2002, n. 20110 (c.c. 5 aprile 2002), Bernini C. (C.p., art. 649). [RV221854]


@Bellezze naturali (Protezione delle) - Vincoli - Vincolo paesaggistico - Profili urbanistici

I lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo, sia pure nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d'uso, richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ai sensi degli artt. 151 e 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza ai sensi degli artt. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 e 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che tale quadro normativo non risulta modificato dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che ai sensi dell'art. 22 del citato T.U. gli interventi di demolizione e ricostruzione, pur se ora sottoposti a denuncia di inizio attività, allorché effettuati in zone vincolate necessitano della autorizzazione della P.A. a tutela del vincolo).

    Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2002, n. 18216 (ud. 9 aprile 2002), Petralia G. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 152; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22). [RV221957]


@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Poteri del giudice di rinvio - Competenza

In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, c.p.p., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, c.p.p. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica...

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