DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 - Concessione di amnistia e di indulto

Coming into Force04 Giugno 1966
Published date04 Giugno 1966
Enactment Date04 Giugno 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/06/04/066U0332/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.137 del 04-06-1966
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 3 giugno 1966, n. 331;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art 1.

(Amnistia)

E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:

  1. per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

  2. per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale; nonche' per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non piu' di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale;

  3. per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

  4. per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato e' stato commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta;

  5. per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

  6. per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2, 3 del Codice penale.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528; 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonche' ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale.

Art 2.

(Amnistia per speciali reati)

E concessa amnistia:

  1. per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

  2. per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dello art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

  3. per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

  4. per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

  5. per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d), e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.

Art 3.

(Indulto)

E' concesso indulto, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie:

  1. nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

  2. nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano...

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