DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 66 - Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione

Coming into Force27 Febbraio 1948
Enactment Date22 Gennaio 1948
Published date26 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/26/048U0066/CONSOLIDATED/20181004
Official Gazette PublicationGU n.48 del 26-02-1948
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art 1.

Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Art 1.

Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. 1

Art 1.

Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. (1)2 3

Art 1.

Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. (1)(2)(3)4

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