Articoli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art
1.
Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.
Art
1.
Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. 1
Art
1.
Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. (1)2 3
Art
1.
Chiunque, al fine di impedire ed ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. (1)(2)(3)4