DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283 - Concessione di amnistia e di indulto

Coming into Force22 Maggio 1970
Published date22 Maggio 1970
Enactment Date22 Maggio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/05/22/070U0283/CONSOLIDATED/19740116
Official Gazette PublicationGU n.127 del 22-05-1970
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 21 maggio 1970, n. 282;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art 1.

(Amnistia particolare)

E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:

  1. reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

  2. reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

  3. reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

  4. reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

  5. reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

  6. reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia.

    E' inoltre concessa amnistia:

  7. per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

  8. per il reato di cui all'art. 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

Art 1.

(Amnistia particolare)

E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:

  1. reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

  2. reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

  3. reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

  4. reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

  5. reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

  6. reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia.

    E' inoltre concessa amnistia:

  7. per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

  8. per il reato di cui all'art. 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi. 1

Art 2.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

E' concessa amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi, sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, oppure con la multa non superiore a lire duemilioniduecentocinquantamila sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia e' estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

Art 2.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

E' concessa amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi, sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel...

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