DECRETO 17 aprile 2002 - Disciplina, modalita' e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi

L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'Ispettorato centrale repressione frodi

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato in 22 uffici periferici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

359, concernente "Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali e opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.

384, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" che ha, tra l'altro abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359; Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativilimiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questo Ispettorato centrale repressione frodi; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Decreta

Art. 1.

Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il termine interventi.

L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 3 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalita' di esecuzione in economia L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire

  1. in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario.

    Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

    Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

    L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

    Art. 3.

    Lavori in economia Sono eseguiti in economia nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori

  2. lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, d'importo non superiore a 50.000 euro; b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro; c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente...

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