Legislazione e documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
Legislazione
e documentazione
I
Provv. (Ag. entr.) 9 luglio 2018, Prot. n. 143035. Estensione
delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazio-
ne alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richie-
ste dall’Agenzia delle entrate.
1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”
1.1 Per l’assolvimento delle imposte e dei relativi interes-
si, sanzioni e accessori, richiesti dagli uff‌ici dell’Agenzia delle
entrate in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità
giudiziaria, di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non
registrati, presenti nei medesimi atti dell’autorità giudiziaria sog-
getti a registrazione, è utilizzato il modello di versamento “F24”.
1.2 L’utilizzo del modello di versamento “F24” decorre con rife-
rimento agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018.
1.3 Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono
istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al
punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei
modelli di pagamento.
2. Periodo transitorio
2.1 Per gli atti dell’autorità giudiziaria emessi prima del 23
luglio 2018 le somme di cui al punto 1.1 sono versate, secondo le
attuali modalità, con il modello di versamento “F23”.
Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i
versamenti effettuati sia con modello “F23”, sia con modello “F24”.
2.2 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uff‌ici
dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il
tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.
Motivazioni
L’articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede che gli
atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti all’imposta di registro.
L’imposta è calcolata anche sugli atti enunciati nel provvedimen-
to e non registrati, ai sensi dell’articolo 22 del TUR.
L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha in-
trodotto il sistema del versamento unif‌icato (modello F24) delle
imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato,
alle Regioni ed agli enti previdenziali, indicate al comma 2 dello
stesso articolo 17.
La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che
il sistema del versamento unif‌icato possa essere esteso anche ad
altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.
In applicazione della citata disposizione, il decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha este-
so il sistema del versamento unif‌icato, tra l’altro, ai pagamenti
dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta ca-
tastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni. Il mede-
simo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per
l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono
def‌initi con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento,
il modello F24 garantisce una maggiore eff‌icienza nella gestione
del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la sempli-
f‌icazione degli adempimenti f‌iscali dei contribuenti che già utiliz-
zano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertan-
to, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24 viene
esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti
dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate.
Attesa l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di ade-
guarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del pas-
saggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle
imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria
emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data,
i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il mo-
dello di versamento F23. Fino al 31 dicembre 2018, sono comun-
que considerati validi i versamenti effettuati sia con modello
F23, sia con modello F24.
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uff‌ici
dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il
tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzet-
ta Uff‌iciale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entra-
te, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 36 del 13 febbraio 2001
(art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pub-
blicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
642, recante disciplina dell’imposta di bollo;
n. 131, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro;
vazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale;
ca della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uff‌ici f‌inanziari;
I, recante disposizioni in materia di versamento unitario e com-
pensazione;
– Decreto dirigenziale 17 dicembre 1998, pubblicato in S.O. n.
209 alla Gazzetta Uff‌iciale n. 301 del 28 dicembre 1998;

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