Legislazione e documentazione

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D.L. 12 novembre 2010, n. 187. misure urgenti in materia di sicurezza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 265 del 12 novembre 2010) convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2010, n. 217 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 295 del 18 dicembre 2010).

CAPO I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

  1. (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013».

  2. All’articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3 quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3 sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3 quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all’art. 2 ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimoarticolo 2 ter.».

  3. (Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi). 1. All’articolo 2 ter del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

  4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i servizi, ausiliari dell’attività di polizia, di cui al comma 1 bis dell’articolo 2 ter del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento, attraverso l’integrazione del decreto del Ministro dell’interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell’articolo 2 ter, comma 1, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.

  5. All’articolo 6 quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

  6. Dopo l’articolo 6 quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

    Art. 6 quinquies (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’articolo 583 quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2 ter del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell’espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583 quater.

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    2 bis. (Fondo di solidarietà civile). 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato:

    1. da una quota del ondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell’interno con le modalità ivi previste;

    2. dall’ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;

    3. da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

  7. Il Fondo, nell’ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

    1. nella misura del 30 per cento, all’elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l’uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un’invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale; b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l’eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

  8. All’elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonchè all’individuazione delle modalità relative all’eserciziodel diritto di rivalsa o all’eventuale rinuncia ad esso, provvede il

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    Ministero dell’interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  9. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  10. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l’individuazione degli aventi diritto, nonchè per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l’eventuale rinuncia dell’amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.

CAPO II

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITà DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITà ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

  1. (Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all’articolo 2 undecies:

      1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;»;

      1 bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura»;

      2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.»;

    2. all’articolo 2 sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

  2. Al decreto legge 4...

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