MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: ""a porte chiuse"" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza di pubblico";
al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: "persona fisica" sono inserite le seguenti: "o giuridica" e la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
al comma 3, dopo le parole: "come introdotto dal comma 2" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: "ed all'articolo 6-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6-bis";
al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale."";
al comma 1, lettera b), le parole: "a tre mesi e superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "a un anno e superiore a cinque anni";
al comma 1, lettera c), le parole: "da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro";
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: "e' sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "e' sostituito dai seguenti";
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: "da sei mesi a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a otto anni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.";
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: "morali" nonche' le parole: "risiedono, ovvero in cui" e dopo la parola: "legale" sono inserite le seguenti: "o operativa".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce). - 1. Sono...