LEGGE 24 aprile 2003, n. 88 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

Coming into Force25 Aprile 2003
Enactment Date24 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/24/003G0109/ORIGINAL
Published date24 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24

FEBBRAIO 2003, N. 28

All'articolo 1, e' premesso il seguente:

"Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.

401, e' inserito il seguente:

"Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro"".

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: ", 1-ter e 1-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 1-ter";

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: "dai quali emerge con evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse...

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