DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28 - Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

Coming into Force24 Febbraio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/02/24/003G0048/CONSOLIDATED/20190614
Published date24 Febbraio 2003
Enactment Date24 Febbraio 2003
Official Gazette PublicationGU n.45 del 24-02-2003
Articoli
Art 01.

1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".

  2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".

  2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2010.

Art 1 ter.

Art. 1-ter

1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). - 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni".

Art 1 quater.

Art. 1-quater

((1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita' in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

  1. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

  2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

  3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle societa' utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

  5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per...

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