DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (10G0020)

Coming into Force04 Febbraio 2010
End of Effective Date12 Ottobre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/04/010G0020/CONSOLIDATED/20110928
Published date04 Febbraio 2010
Enactment Date04 Febbraio 2010
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-2010
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati determinate dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalita' organizzata, aggravate dall'eccezionale numero di beni gia' confiscati e non ancora destinati a finalita' istituzionali e di utilita' sociale;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l'autorita' giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati determinate dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalita' organizzata, aggravate dall'eccezionale numero di beni gia' confiscati e non ancora destinati a finalita' istituzionali e di utilita' sociale;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l'autorita' giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: "Agenzia".

  1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione;

  2. amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

  3. amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

  4. amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

  5. amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

  6. adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Art 1.

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

  1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: "Agenzia".

  2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

  3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione;

  2. coadiuva l'autorita' giudiziaria nell' amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

    c) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

  3. amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

    e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

  4. adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 3-bis. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art 2.

Organi dell'Agenzia

  1. Sono organi dell'Agenzia:

    1. il Direttore;

    2. il Consiglio direttivo;

    3. il Collegio dei revisori.

  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato in posizione di fuori ruolo.

    Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:

    1. da un rappresentante del Ministero dell'interno;

    2. da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

    3. da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

    4. dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

  4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art 2.

Organi dell'Agenzia

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

    1. il Direttore;

    2. il Consiglio direttivo;

    3. il Collegio dei revisori.

  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

    . . .

  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:

    1. da un rappresentante del Ministero dell'interno;

    2. da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

    3. da un magistrato designato dal Procuratore...

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