LEGGE 4 agosto 2022, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Coming into Force20 Agosto 2022
Enactment Date04 Agosto 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/08/19/22G00127/ORIGINAL
Published date19 Agosto 2022
Official Gazette PublicationGU n.193 del 19-08-2022
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2022 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73

All'articolo 1:

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono inserite le seguenti: "e la conservazione", le parole: "e', in ogni caso, considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in ogni caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono inserite le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "

.

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c)

.

All'articolo 3:

al comma 2, lettera b), le parole: «entro il mese successivo al periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento»;

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento e' quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo

.

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario). - 1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti e' consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non gia' compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo

.

All'articolo 6:

al comma 1:

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse

;

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non e' richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata"

.

Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-bis (Comunicazione di conclusione di attivita' istruttoria al contribuente). - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalita' semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter (Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale). - 1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puo' procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

2. Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «puo' essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui e' stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Le poste...

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