LEGGE 8 agosto 1994, n. 489 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente

Coming into Force11 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/10/094G0535/ORIGINAL
Enactment Date08 Agosto 1994
Published date10 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 135 dell'11 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 settembre 1994.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 357

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992";

al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti negativi" sono inserite le seguenti: "di reddito"; al terzo periodo, le parole "il limite di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

" 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3- quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

  1. ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita'

    produttive gia' esistenti...

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